Würth Italia
SVHC - Substances of Very High Concern
Le sostanze che rispondono ai criteri stabiliti dall'articolo 57 delReg. REACH sono comunemente definite come sostanze altamente preoccupanti (SVHC) - L'articolo 7(2) prevede un obbligo di notifica per le SVHC contenute in articoli se sono soddisfatte le condizioni di seguito elencate:
- La sostanza è stata inclusa nella lista (Candidate List) delle SVHC candidate a essere soggette al regime di autorizzazione
- La sostanza è presente negli articoli in concentrazioni superiori allo 0,1% peso/peso (p/p)
- La quantità totale di sostanza presente in quegli articoli (quelli contenenti più dello 0,1% p/p di SVHC) supera 1 tonn/anno per produttore o importatore
- La sostanza non è ancora stata registrata per quell'uso specifico
Di seguito in sintesi sono descritti i relativi obblighi:
Sostanze tal quali: i fornitori di una sostanza in quanto tale o come componente di un preparato che è stata inclusa nella "Candidate List", hanno l'obbligo di trasmettere una Scheda Dati Sicurezza all'utilizzatore a valle o al distributore della sostanza, se non già prevista ai sensi normativi (art. 31.1 - Regolamento REACH);
Sostanze nei Preparati: i fornitori di un preparato non classificato come pericoloso in accordo alla Direttiva 1999/45/EC, hanno l'obbligo di trasmettere all'utilizzatore a valle o al distributore del preparato, su richiesta, una Scheda Dati Sicurezza se il preparato contiene una sostanza presente nella "Candidate List" e in concentrazione individuale allo 0,1% (p/p) per i preparati non gassosi e allo 0,2% in volume per i preparati gassosi, se non già previsto ai sensi normativi (art. 31.3 – Regolamento REACH);
Sostanze negli Articoli: i fornitori di articoli contenenti sostanze presenti nella "Candidate List" in una concentrazione > allo 0,1 % (p/p) devono fornire informazioni, in loro possesso, al destinatario dell'articolo (utilizzatore industriale o professionale, distributore, esclusi i consumatori) e, su richiesta, al consumatore entro 45 giorni dal ricevimento della domanda. Le informazioni fornite devono essere sufficienti a consentire la sicurezza d'uso dell'articolo e comprendere almeno il nome della sostanza (art. 33 – Regolamento REACH).
Inoltre, soltanto i produttori e gli importatori di articoli devono presentare una notifica all'ECHA, entro il 1° giugno 2011, se l'articolo contiene una sostanza inclusa nella "Candidate List" prima del 1° dicembre 2010 e la sostanza:
- E' contenuta nell'articolo in concentrazione > allo 0,1% (p/p)
- E' presente nell'articolo in quantitativi complessivamente > a 1 ton/a per Produttore o Importatore (art. 7.2 – Regolamento REACH).
Le informazioni riguardanti una sostanza presente in articoli e inclusa nella candidate list devono essere trasmesse da parte del fornitore di articoli al destinatario non appena la sostanza viene inclusa in tale lista (articolo 33). La candidate list verrà aggiornata di continuo non appena una sostanza soddisfa i criteri previsti dall'articolo 57 del Reg. REACH.